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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.02. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
8.02.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)

  1. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, non si applica al progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare di cui all'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  2. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, non si applica avverso il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori di cui all'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  3. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il curatore fallimentare di cui all'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ci siano sufficienti liquidità, può valutare l'opportunità di predisporre un progetto di riparto parziale. Con tale progetto, il curatore procede alla distribuzione delle somme ottenute in favore di alcuni creditori, anche solo per parte del loro credito, seguendo l'ordine di prelazione.
  4. Ai sensi dell'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia il reclamo ex articolo 36 avverso il progetto – predisposto dal curatore – di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex articolo 26 contro il decreto del Giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore, che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale.