stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.52. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
7.52.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis.

   L'articolo 83 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Art. 83.

   1. Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, stabilendo che tra la chiamata di una causa e quella dell'altra trascorra non meno di mezz'ora, e dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini ex articolo 163-bis del codice di procedura civile e quelle rinviate a norma degli articoli precedenti”».