Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è aggiunto il seguente:
«Art. 24-bis.
1. Dopo l'articolo 184-bis del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:
“Art. 184-ter.
(Legittimo impedimento)
Quando il procuratore non si presenta all'udienza e risulta essere l'unico procuratore e che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore ed è comunque impossibilitato a delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato per cause derivanti da malattia, infortunio o gravidanza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza”».