Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Agli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, per eventi connessi al contagio da COVID-19, il difensore che produca documentazione sanitaria comprovante il proprio isolamento domiciliare o la propria sottoposizione a quarantena, si ritiene legittimamente impedito a comparire.
2-ter. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 175 del codice di procedura penale, si intende per forza maggiore anche l'isolamento domiciliare o la sottoposizione a quarantena, comprovati da documentazione sanitaria, per eventi connessi al contagio da COVID-19.
2-quater. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza a causa di isolamento domiciliare o sottoposizione a quarantena, comprovati da documentazione sanitaria, per eventi connessi al contagio da COVID-19, può chiedere al giudice di essere rimessa in termini ai sensi del comma 2 dell'articolo 153 del codice di procedura civile.».