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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.49. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
7.49.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  6-bis. All'articolo 81-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine il seguente comma: «Quando risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, purché prontamente comunicato, e nei casi di udienze istruttorie e che necessitano di trattazione orale della causa, si applica la disciplina del legittimo impedimento in quanto compatibile. Allo stesso modo, nel caso di malattia grave il giudice ai fini del computo dei termini per il deposito di atti e documenti processuali sospende la decorrenza per la durata del periodo di malattia grave, comunicandolo alle parti per la decorrenza dei termini a partire dal trentesimo giorno successivo a quello del decorso della malattia o infortunio. La medesima disciplina si applica in quanto compatibile anche al processo amministrativo e tributario.».