Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salva una contraria volontà espressa della parte rappresentata e fuori dai casi di mancanza di procura alle liti ex articolo 100 del codice di procedura penale, la procura per l'esercizio dell'azione civile in sede penale ex articolo 122 del codice di procedura penale deve consentire al difensore di disporre della legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altro procuratore il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire la costituzione di parte civile.».