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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.44. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
7.44.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In difetto di nomina del difensore di fiducia, la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e, in mancanza, della citazione a giudizio, deve essere eseguita mediante la consegna dell'atto personalmente all'imputato, se necessario ad opera della polizia giudiziaria, e che, ove non si riesca a recapitare l'atto con tale modalità, il processo resti sospeso nei confronti dell'imputato assente.».