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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.42. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
7.42.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il deposito telematico è stabilito obbligatoriamente per gli atti e i documenti indicati in modo preciso, determinato e tassativo da apposito decreto del Ministero di giustizia entro e non oltre i trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Per tutti gli altri atti e documenti il deposito potrà avvenire anche con modalità telematica nel rispetto delle norme».