Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato.».