Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imputato ha l'onere di informare il difensore di ogni mutamento del proprio recapito e ha l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità.».