Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo atto notificato all'imputato contiene anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore.».