Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, sono eseguite mediante consegna al difensore.».