Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche devono assicurare il principio di idoneità del mezzo e quello della certezza del compimento dell'atto.».