Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli atti e i documenti processuali possono essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne sia garantita l'autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità.»