Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. Il difensore dell'imputato assente può impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiara o elegge il domicilio per il giudizio di impugnazione.