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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.25. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
7.25.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  6-bis. Il difensore dell'imputato assente può impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiara o elegge il domicilio per il giudizio di impugnazione.