Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. Nella disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, si deve consentire di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza della effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento.