Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. Se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l'imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifica la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni che legittimano la prosecuzione in assenza;.