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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.19. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
7.19.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  6-bis. Se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l'imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifica la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni che legittimano la prosecuzione in assenza;.