Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al secondo periodo le parole «fino a cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quindici giorni».