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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.102. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
7.102.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 si applicano altresì ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021.
  2-bis. Al fine di garantire le esigenze difensive degli imputati e degli avvocati e la funzionalità degli uffici, nei procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 ai sensi del comma precedente, il termine per la richiesta di trattazione in presenza di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è ridotto da 15 a 5 giorni.