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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.03. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
7.03.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituzione del ruolo tecnico dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria)

  1. È istituito il ruolo dei medici della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria. Con decreto del Ministro della giustizia, di entrata in vigore della legge di concerto con i Ministri dell'interno e della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale appartenente alle Forze di polizia, la consistenza massima del ruolo pari a venti unità, il riconoscimento al personale del ruolo dei medici di attribuzioni analoghe a quelle previste all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, l'individuazione delle sedi di servizio del personale del ruolo dei medici presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e i relativi provveditorati regionali, l'istituzione, presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, della divisione di sanità del personale del Corpo alla quale viene preposto un primo dirigente medico.
  2. Alle spese derivanti dal comma 1 si provvede con una corrispondente riduzione della consistenza della dotazione organica del personale dei ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c).