Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo a tali soggetti la gratuità della somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2;
Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: 45 milioni con le seguenti: 47 milioni;
b) sostituire il terzo periodo con il seguente: Al relativo onere, pari a 47 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 45 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3 e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.