Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo della dotazione di 50 milioni di euro per l'offerta gratuita di tamponi antigenici, all'ingresso delle università, agli studenti e al personale docente e non docente che scelgono di non sottoporsi alla vaccinazione.