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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.42. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
5.42.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In tutte le istituzioni scolastiche autonome è prevista, con decorrenza immediata, l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere – operatore sanitario, due in quelle con più di 1.200 allievi. La figura professionale e il relativo profilo sono regolati dalla legislazione vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a regolamentare i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento per il profilo. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.