Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test antigenici rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza settimanale.