Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera l-quater, è inserita la seguente:
l-quinquies) le spese sostenute, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione, per l'effettuazione di test molecolare, anche salivare, antigenico rapido e sierologico per SARS-CoV-2.