Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Potenziamento dell'assistenza sanitaria domiciliare)
1. Per il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le corrispondenti risorse finanziarie, di cui al comma 11 del medesimo articolo 1, a decorrere dall'anno 2021 sono incrementate di ulteriori 500 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.