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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.02. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/09/2021  [ apri ]
5.02.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test su campione salivare)

  1. Al fine di assicurare la somministrazione gratuita di test salivari per la diagnosi d'infezione da SARS-CoV-2 in favore di bambini e ragazzi minori di anni sedici, anziani, persone con disabilità, nonché in favore di persone sottoposte a ripetuti screening per motivi lavorativi, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei test salivari, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro per le disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa previsto, i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'attuazione del comma 1, le regioni e le province autonome hanno facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per agevolare la diffusione e la somministrazione gratuita o, comunque, a prezzi contenuti, dei test salivari in favore delle categorie di soggetti di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. All'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, dopo le parole: test antigenico rapido o molecolare sono aggiunte le seguenti: «, anche su campione salivare,».