Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis. I cittadini italiani che all'estero abbiano ricevuto una doppia dose di vaccino o una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, possono essere inseriti nella Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale – DGC) per l'emissione della certificazione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), previa attestazione dell'avvenuta vaccinazione da parte delle autorità sanitarie dei Paesi nei quali essa è stata effettuata. Il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, con propria ordinanza definisce le modalità del riconoscimento delle attestazioni presentate, del loro inserimento nella Piattaforma nazionale – DGC e del rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 ai cittadini vaccinati all'estero.