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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.54. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
4.54.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni, con le seguenti: Dopo un numero di violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, pari al 10 per cento degli avventori che quotidianamente fruiscono del servizio, commesse nella medesima giornata, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.