Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Prima dell'effettuazione della vaccinoprofilassi COVID-19 e ai fini dell'esclusione di possibili fattori di controindicazioni o rischio in soggetti predisposti, di cui il soggetto stesso può non essere a conoscenza, il medico curante, a seguito di test sierologico quantitativo, certifica clinicamente l'esistenza nel paziente di fattori neutralizzanti anti-RBD. L'attestazione da diritto alla certificazione verde COVID-19 di durata trimestrale, fatto salvo un diverso termine individuato nel certificato stesso, e all'esercizio delle relative facoltà previste dalla legge.».