Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 3, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità di nove mesi dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla documentata pregressa infezione da SARS-CoV-2 e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione. La certificazione verde COVID-19 è comunque rilasciata, anche per coloro che hanno effettuato il prescritto ciclo, solo previa verifica della copertura anticorpale certificata da esame sierologico quantitativo IgG».