Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-bis.1. È altresì consentito l'accesso di parenti e visitatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, a strutture ospedaliere, di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistenziali (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui al capo IV e di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e nelle strutture residenziali socio-assistenziali. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione, in conformità alle linee guida emanate dal Ministero della salute, e ad assicurare l'accesso di cui al precedente periodo, pena la revoca dell'accreditamento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.