Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2-sexies, è aggiunto il seguente:
«2-septies. Le restrizioni relative agli spostamenti tra regioni e all'interno della stessa regione, nonché i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis previsti per le zone arancioni e rosse non si applicano ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19».