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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.134. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/09/2021  [ apri ]
4.134.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), attestante il completamento del prescritto ciclo vaccinale, è altresì rilasciata ai soggetti che hanno ricevuto una dose singola di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, anche nel caso in cui la somministrazione della dose singola di vaccino avvenga o sia già avvenuta oltre i sei mesi dalla data di guarigione. Le certificazioni rilasciate ai sensi del presente comma hanno validità di dodici mesi a decorrere dal giorno della somministrazione della dose singola di vaccino. Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni di cui al presente comma, da completare a cura del Ministero della salute entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano la guarigione da una precedente infezione da SARS-CoV-2 e la somministrazione di una dose singola di vaccino, la cui valenza è equiparata a tutti gli effetti alla certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a).».