Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. È garantito ai familiari dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, lo svolgimento delle visite ai loro congiunti ricoverati, con cadenza giornaliera e secondo regole prestabilite consultabili da parte degli stessi. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.».