Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le regioni, a seguito della valutazione dei dati di monitoraggio raccolti dalle aziende di trasporto, provvedono alle rimodulazioni rese necessarie dalle condizioni della domanda, volte a decongestionare la capienza dei mezzi di trasporto, con particolare riguardo alle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e preservando un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità territoriali.
2. Presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un tavolo di lavoro, con la partecipazione dei competenti assessori regionali, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l'anno scolastico 2021-2022 tenuto conto dell'andamento dei contagi da COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico.