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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.038. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/09/2021  [ apri ]
4.038.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti per i servizi educativi per l'infanzia, per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore)

  1. Per l'intero anno scolastico 2021-2022, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.
  2. Nei limitati casi di deroga alla didattica in presenza di cui al comma 1, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata.
  3. Le istituzioni scolastiche adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza all'intera popolazione studentesca.