Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)
1. All'articolo 34, comma 9-ter, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo. «Per la medesima finalità di cui al precedente periodo e al fine di implementare l'attività del Sistema di emergenza sanitaria 118 attraverso una qualificata dotazione, a bordo dei mezzi di soccorso, di personale di personale autista-soccorritore adeguatamente e periodicamente formato, addestrato e certificato, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che svolge la professione dell'autista soccorritore è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».