Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) trasporto passeggeri pubblico e privato a lunga percorrenza su treni, aerei, navi, traghetti e pullman, fermo restando l'obbligo d'indossare la mascherina protettiva per tutto il tempo di percorrenza a bordo, in modo da diminuire la distanza interpersonale da 1 metro a 50 centimetri, con un limite di capienza massima dei convogli all'80 per cento.