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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.9. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/09/2021  [ apri ]
3.9.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle donne in gravidanza e in periodo di allattamento che siano in possesso di certificazione rilasciata dal consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate esclusivamente per i medesimi fini di cui all'articolo 9, comma 10-bis del medesimo decreto.;

   b) all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) dopo le parole: «di cui all'articolo 9» sono aggiunte le seguenti: «e delle certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3,»;

   2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle donne in gravidanza e in periodo di allattamento che siano in possesso della certificazione medica di cui all'articolo 9-bis, comma 3».