Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Sono consentiti gli spostamenti tra le regioni per l'esercizio dell'attività venatoria e di controllo faunistico nelle zone sottoposte alle misure restrittive delle cosiddette «zone rosse» e «zone arancioni», come individuate dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalle legge 17 giugno 2021, n. 87.