Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021
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3.86.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle regioni denominate «zona rossa» e «zona arancione», di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, l'attività venatoria e di controllo faunistico è sempre consentita.