Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Possono ottenere le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito dalla legge n. 87 del 2021, anche i cittadini italiani residenti o soggiornanti in Paesi dell'Unione europea ed extra Unione europea qualora vaccinati con vaccini riconosciuti dall'Unione europea o comunque autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Per le medesime finalità relative all'ottenimento delle suddette certificazioni verdi, la prima dose somministrata ai cittadini italiani in Paesi esteri, è comunque riconosciuta ai fini del completamento in Italia del ciclo vaccinale.