Al comma 1 capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) qualsiasi luogo adibito all'esercizio di attività di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, per chiunque svolga attività di insegnamento ad esclusione di soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.