Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) qualsiasi luogo adibito all'esercizio di funzioni pubbliche elettive, a tutti coloro che svolgono funzioni di cui all'articolo 54, comma 2, della Costituzione, ad esclusione di soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.