Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, escluse quelle site all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso e, nel caso delle piscine e dei centri natatori e delle palestre, ad esclusione delle attività natatorie o ginniche svolte in forma individuale.