Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che l'attività di ristorazione al chiuso sia in grado di assicurare, seppure al coperto, un costante ricambio dell'aria tramite sistemi di condizionamento o aerazione o tramite ventilazione naturale come apertura di finestre, porte e similari.