Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: di ristorazione aggiungere le seguenti: ad eccezione dei servizi di ristorazione aziendali e mense all'interno delle aziende lavorative e delle attività di ristorazione site in autostazioni, stazioni di servizio, autogrill siti lungo le autostrade.