Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e in nessun caso possono essere svolte dai titolari e gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, né da amministratori locali.