Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione dei commi da 1 a 4 del presente articolo.
5-bis. A bordo degli autobus in servizio di noleggio con conducente e autorizzato di linea commerciale è consentita l'occupazione di sedili attigui ai soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto. Restano ferme le ulteriori deroghe al distanziamento interpersonale di un metro previste per il trasporto a bordo degli autobus indicati al periodo precedente dall'Allegato tecnico alle linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico di cui all'Allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.